Colors Shelf Life Indicator, il nostro marchio è stato registrato

Il marchio è il volto della tua azienda, del tuo progetto e come tale merita di essere curato e valorizzato. Questo ci ha fatto capire Naskigo, società che dal 2005 si occupa di consulenza in proprietà intellettuale affiancando le aziende che vogliono intraprendere questo importante processo di registrazione del proprio brand.

La registrazione di un marchio è un tema che deve interessare non solo i grandi brand, ma tutte quelle società che vogliono costruire il proprio posizionamento sul mercato rendendosi distintive, creando un rapporto di professionalità e fiducia con i propri clienti.

Per Now Progetto Farmacia, che studia e realizza progetti di Visual Merchandising per la farmacia, Colors Shelf Life Indicator è uno strumento di analisi fondamentale per verificare le performance espositive dell’area vendita e per dare continuità ai risultati di sell out e di redditività. Per questo abbiamo deciso di affidarci a Naskigo, società di consulenza in proprietà intellettuale, che ci ha supportato in una prima fase consulenziale, individuando la tutela più adeguata per valorizzare il nostro progetto attraverso il deposito del brand Colors Shelf Life Indicator.

Le stesse farmacie che hanno il laboratorio galenico e che vogliono rafforzare la loro distintività sul mercato utilizzando il loro brand sulle confezioni/etichette relative alle preparazioni galeniche per i propri clienti, lo possono fare valorizzando la loro professionalità attraverso il deposito del loro marchio.

“ …Possiamo affermare che Now e Naskigo in comune hanno la strategia, la distintività e la consapevolezza che se investi ti distingui perché se attrai trattieni!”

Ringraziamo la Dott.ssa Bottigelli per il supporto che ci ha dato, Daniela è stata un ottimo partner che ha reso unico sul mercato il nostro brand Colors Shelf Life Indicator.

“Il marchio tridimensionale”

Nell’anno 2017 Volkswagen ha richiesto all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) la registrazione del marchio tridimensionale che raffigura il furgoncino chiamato Bulli in Germania oppure Westfalia in Italia. Trattasi sicuramente di uno dei furgoncini più apprezzati da sempre , quale simbolo di libertà. Nel 2020 l’EUIPO ha respinto tale domanda ritenendo che la forma del Bulli non avesse un carattere distintivo. A quel punto Volkswagen ha presentato un nuovo ricorso che è stato poi accolto, con l’annullamento della decisione impugnata. Nel caso specifico EUIPO  ha rilevato che la forma a V della parte frontale del furgoncino, che ricorda certamente la testa di un insetto, risulta in una posizione dove tutti si aspetterebbero di trovare una griglia del radiatore; questo particolare lo rende sicuramente distintivo, anche senza l’aggiunta del logo VW. Altre caratteristiche  lo rendono unico, come la sua forma tondeggiante, la divisione in due del parabrezza con dei fari rotondi che non sono usuali nel mercato automobilistico. La forma del Bulli non è mai stata una forma comune tra i furgoni presenti sul mercato, non solo al momento del deposito ma anche negli anni ’50 quando l’articolo fu immesso sul mercato per la prima volta. Ricordiamo che i vantaggi più importanti dell’utilizzo di un marchio tridimensionale sono l’impedire alla concorrenza di avvalersi di forme che forniscano un vantaggio all’interno del mercato, rendere più facile per i consumatori il riconoscere e identificare il prodotto e favorire lo spirito di competitività. Un marchio tridimensionale è un asset commerciale molto importante per qualsiasi azienda.

“Fratelli nella vita, nemici negli affari – Puma e Adidas”

La storia racconta che questi due marchi , molto conosciuti sul mercato,  nascono da due fratelli che furono i primi a ideare delle scarpe in cuoio, adatte agli sportivi.  Adolf Dassler fu lui a creare le prime scarpe di quella che poi diventò l’azienda di famiglia. Lui si fece affiancare  dal fratello Rudolf ; quest’ultimo era il venditore, mentre l’altro il creativo. L’idea ebbe  subito un grande successo e l’azienda diventò  un marchio riconoscibile . Sembra che le prime controversie sorsero con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, anche se il loro rapporto non era mai stato roseo. Ad un certo punto  Adolf  denuncia  agli alleati il fratello chiamato alle armi .  Successivamente i due fratelli trovano un accordo e ritornano a lavorare in fabbrica insieme, ma le tensioni sorte nel passato non permettono loro di continuare il percorso insieme. Si dividono beni e guadagni ed anche i dipendenti si schierano in due fazioni separate.  Circa un anno dopo Adolf da vita al marchio Adidas, distinguendolo con le tre strisce, mentre Rudolf chiama la sua nuova azienda inizialmente Ruda per poi tramutare il nome in Puma. Ad oggi le famiglie non hanno più il controllo dei due marchi che invece appartengono a proprietari diversi ; Adidas è nelle mani di un colosso francese mentre Puma di svariati azionisti. Al di là delle storie personali è fondamentale evidenziare che l’essenza di un marchio è la sua particolarità, la sua unicità che lo rendono distintivo e diverso rispetto ai marchi concorrenti.

“Il carattere distintivo dello slogan!”

La registrazione degli slogan pubblicitari come marchi è un argomento sul quale la giurisprudenza comunitaria si è già espressa affermando che “nei marchi composti da segni o indicazioni che vengono utilizzate come slogan commerciali, la registrazione non è esclusa a causa di tale utilizzo”. Infatti il semplice fatto che un marchio sia percepito dal pubblico come una formula promozionale non basta per arrivare alla conclusione che tale marchio sia privo di carattere distintivo. Questo tema ha riguardato una società produttrice di sostituti del latte a base di avena, che aveva cercato di registrare lo slogan “It’s Like Milk But Made For Humans” come marchio. L’EUIPO (L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) inizialmente aveva rifiutato tale domanda di registrazione, ritenendo lo stesso privo di carattere distintivo ai sensi del Regolamento 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea. A quel punto la società ha presentato ricorso contro la decisione dell’EUIPO. La Commissione di Ricorso ha confermato la mancanza di carattere distintivo dello slogan con l’assenza di caratteristiche tali da indicare l’origine commerciale del prodotto. A seguito di questa presa di posizione la decisione viene impugnata davanti al giudice Europeo affermando che l’organo giudicante aveva sbagliato  nell’analisi fatta riguardante l’assenza del carattere distintivo e sbagliato nell’individuazione del pubblico di riferimento. Di fronte a ciò la Corte ha ribadito che la funzione primaria di un marchio è proprio quella di consentire ai consumatori di identificare l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi di riferimento, oltre al fatto che il pubblico di riferimento deve includere oltre ai paesi membri nei quali l’inglese è la lingua ufficiale anche quei paesi in cui l’inglese è largamente compreso. In conclusione non esiste alcun divieto alla registrazione di uno slogan pubblicitario come marchio ed il fatto che lo slogan viene percepito come una formula promozionale, non influisce sul suo carattere distintivo.