Esistono varie tipologie di marchio, secondo la normativa dettata dall’art.4 del regolamento (UE) 2017/1001, tra le quali il cosiddetto marchio di forma o tridimensionale. La Corte dell’Unione Europea conferma che può essere più difficile accertare la capacità distintiva di un marchio di forma o tridimensionale, in quanto tali marchi non vengono percepiti dal pubblico nella stessa maniera di un marchio denominativo o figurativo. In riferimento a quanto sopra esposto, l’ufficio dell’EUIPO e diversi uffici di marchi nell’Unione Europea hanno concordato una prassi comune, riguardante i marchi tridimensionali, che attribuisce l’influenza di particolari elementi e fattori sulla questione distintività del segno nel suo complesso, quando la forma non è distintiva di per sé. A inizio giugno 2022 la Quinta Commissione di Ricorso EUIPO ha così concesso la registrazione del marchio della società Absolut Company Aktiebolag, accertando il carattere distintivo del marchio tridimensionale di una bottiglia di Vodka. Inizialmente l’esaminatore EUIPO aveva sottolineato una carenza di carattere distintivo affermando che si trattava di una semplice riproduzione tridimensionale di una bottiglia, tra l’altro molto simile a quelle reperibili solitamente sul mercato specifico della vodka. Quindi, da un primo esame, tale forma non è stata considerata in grado di attirare l’attenzione del consumatore medio affinché richiamasse l’origine del prodotto commercializzato. La società richiedente ha successivamente proposto appello verso tale decisione sostenendo l’esistenza di un grado di distintività sufficiente per la registrazione del marchio di forma, grazie alla presenza di elementi tali che la contraddistinguono sul mercato rispetto alle altre bottiglie in commercio. La Commissione di Ricorso, alla luce di una valutazione globale ha poi stabilito la presenza di una forte distintività del marchio caratterizzata dall’elemento stilistico dato dalle sfumature di rame e di oro che ricoprono gran parte della bottiglia come la cornice dell’etichetta frontale, il collo, la chiusura, la parte posteriore della bottiglia. Conclusione: l’EIUPO ha ricordato che un marchio acquisisce il carattere distintivo se si discosta in modo importante dalla norma o dagli usi del settore interessato ed è quindi in grado di attirare l’attenzione del consumatore che percepisce gli elementi distintivi come un’indicazione di origine e non di decorazione.
