Il confronto tra il diritto all’immagine e il diritto di cronaca è fondamentale nella vicenda giudiziaria che ha visto coinvolte le figure dell’ex-calciatore Gianni Rivera e la RCS a causa dell’utilizzo da parte di quest’ultima dell’immagine di Rivera in opere audiovisive diffuse al pubblico. Si tratta di DVD distribuiti commercialmente da RCS al fine di documentare eventi sportivi della storia del calcio, con fotografie che però ritraevano il calciatore al di fuori dell’attività di gioco e comunque senza che indossasse la maglia della sua squadra oppure della Nazionale. RCS soccombente in primo e in secondo grado , ricorreva per Cassazione che ha censurato la decisione della Corte d’Appello di Milano. Infatti gli scatti in cui il giocatore si intrattiene con i compagni di squadra, dove tiene interviste, dove esulta con la coppa riguardano tutte attività collegate e connesse all’attività principale per la quale il personaggio è noto e come tali contribuiscono a creare l’immagine del personaggio stesso. La soluzione accolta trova una conferma ulteriore nell’essere queste opere audiovisive destinate ad un fine evidente didattico e culturale che va a commemorare degli eventi sportivi della storia del calcio. La Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: “Non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia, quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, non solo quando il personaggio noto svolge l’attività che l’ha reso noto, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività accessorie o connesse, fermo restando, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall’altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente l’acquisto di beni e servizi”.
