La disputa legale tra la casa automobilistica Lamborghini e la cantante Elettra Lamborghini è arrivata fino in Cassazione. Il fatto era nato quando la showgirl ha richiesto di registrare il proprio nome come marchio. Inizialmente tale richiesta era stata negata dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), ma la Commissione dei Ricorsi aveva ribaltato tale decisione, autorizzando invece l’utilizzo. Infatti secondo la Commissione la notorietà, acquisita dalla cantante, giustificava una deroga alla protezione del marchio dell’automobile Lamborghini. Successivamente tale posizione è stata modificata in quanto la Cassazione ha affermato che la notorietà raggiunta dalla cantante non è sufficiente per non considerare un diritto anteriore acquisito dalla nota casa automobilistica. Il nuovo marchio risulta essere confondibile e addirittura la notorietà della showgirl può essere stata favorita proprio nell’associare il suo cognome al brand storico di auto. In conclusione, Elettra Lamborghini non può procedere ad utilizzare il proprio nome quale marchio per le linee di borse, abbigliamento, cosmetici, creme etc.; il diritto al nome non è assoluto. Dove esiste un marchio anteriore, l’utilizzo successivo in ambito commerciale può essere legittimamente limitato perché costituisce uno sfruttamento parallelo illecito della reputazione e dell’attrattiva del marchio originario.
