“Lamborghini auto vs Elettra Lamborghini”

La disputa legale tra la casa automobilistica Lamborghini e la cantante Elettra Lamborghini è arrivata fino in Cassazione. Il fatto era nato quando la showgirl ha richiesto di registrare il proprio nome come marchio. Inizialmente tale richiesta era stata negata dall’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), ma la Commissione dei Ricorsi aveva ribaltato tale decisione, autorizzando invece l’utilizzo. Infatti secondo la Commissione la notorietà, acquisita dalla cantante, giustificava una deroga alla protezione del marchio dell’automobile Lamborghini. Successivamente tale posizione è stata modificata in quanto la Cassazione ha affermato che la notorietà raggiunta dalla cantante non è sufficiente per non considerare un diritto anteriore acquisito dalla nota casa automobilistica. Il nuovo marchio risulta essere confondibile e addirittura la notorietà della showgirl può essere stata favorita proprio nell’associare il suo cognome al brand storico di auto. In conclusione, Elettra Lamborghini non può procedere ad utilizzare il proprio nome quale marchio per le linee di borse, abbigliamento, cosmetici, creme etc.; il diritto al nome non è assoluto. Dove esiste un marchio anteriore, l’utilizzo successivo in ambito commerciale può essere legittimamente limitato perché costituisce uno sfruttamento parallelo illecito della reputazione e dell’attrattiva del marchio originario.

 

“Testarossa, la Ferrari resta la titolare del marchio”

Dall’anno 2007 la Ferrari SpA è titolare del marchio TESTAROSSA, nello specifico per automobili, accessori, pezzi di ricambio e modelli in miniatura di automobili (giocattoli).L’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) ha stabilito, a seguito di due domande di dichiarazione di nullità del marchio TESTAROSSA, che la Ferrari era decaduta dai diritti su tale marchio, perché per un periodo continuativo di 5 anni (2010-2015)  tale marchio non era stato oggetto di un “uso effettivo” all’interno dell’Unione Europea, per i prodotti per i quali era stato registrato. Nel luglio 2025 il Tribunale dell’UE, incaricato dalla Ferrari, annulla le decisioni dell’EUIPO. Per quanto riguarda le automobili, il Tribunale ha ritenuto che la vendita di un’automobile usata da parte di un distributore autorizzato o da un concessionario possano essere riconosciuti come atti effettuati dietro il consenso del titolare del marchio stesso. Quindi Ferrari ha dimostrato di aver consentito implicitamente all’uso del marchio da parte di terzi. Per quanto concerne invece gli accessori e i pezzi di ricambio il Tribunale ha sostenuto che anche in questo caso l’uso del marchio è stato fatto sempre da parte di distributori e concessionari autorizzati. Per ultimo, quando si parla di modelli in miniatura di automobili, il Tribunale ha considerato che un terzo può usare un marchio simile senza il consenso del titolare, a condizione che l’utilizzo che ne fa si limiti ad indicare al pubblico di riferimento che si tratta di una riproduzione fedele di un autentico modello di automobile. Premesso quanto sopra la Ferrari è ancora titolare dei diritti sul marchio “TESTAROSSA”, con la sentenza alle cause T-1103/23 e T-1104/23 del 02/07/2025.

“Storie di alcuni marchi famosi di motociclismo”

HONDA – Quando molti produttori usavano un logo unico per le auto e per le moto, Honda pensò di distinguersi. Il celebre logo ad Ala fu ideato nel 1947 da Soichiro Honda, che per disegnarlo prese l’ispirazione dalla dea greca Nike, simbolo di vittoria. L’emblema debuttò sull’Honda A-Type del 1947 e nel corso degli anni venne aggiornato con l’ultima revisione che risale al 1988. Per le auto invece Honda introdusse un logo separato, una semplice H stilizzata che fu adottata ufficialmente nell’anno 1961.

HARLEY DAVIDSON – Fu fondata dai fratelli Davidson e William Harley nel 1903. Nonostante ai giorni nostri sembra che l’autore del logo sia sconosciuto, alcuni ritengono invece che a idearlo sia stata la zia dei fratelli Davidson, che contribuì alla decorazione dei primi materiali promozionali. Il marchio negli anni ha subito delle variazioni ma il classico schema nero, arancione e bianco rimane un simbolo inconfondibile da oltre 100 anni.

YAMAHA – La Yamaha nacque inizialmente come azienda di strumenti musicali e da qui nasce il logo con i tre diapason, introdotto nel 1898. Quando Yamaha iniziò a costruire moto nel 1955, scelse di mantenerlo inalterato, viola per la divisione musicale e rosso per la divisione moto.

“Il marchio ben costruito genera una riconoscibilità immediata ed una fidelizzazione duratura!”

“Ferrero acquista Kellogg’s, i cereali per la colazione!”

Il gruppo Ferrero e W. Kellogg co.  hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Ferrero ha accettato di acquisire Kellogg. L’acquisizione che include la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dell’iconico portafoglio di cereali per la colazione negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi, fa parte del piano di crescita strategica di Ferrero, che amplia la portata dell’azienda con marchi rinomati , conosciuti ed amati. Con tale operazione Kellogg diventerà una controllata al 100% di Ferrero, le cui affiliate attualmente contano in Nord America oltre 14.000 dipendenti distribuiti in 22 stabilimenti  ed in 11 uffici. Il portfolio nordamericano include Nutella, Tic Tac, Kinder, Ferrero Rocher, oltre a tanti altri marchi americani iconici. Ritornando a Kellogg, fu un errore di cucina che diventò un’idea capace di cambiare le abitudini alimentari di tantissime persone. Questo è quanto accadde a W.K. Kellogg  nel 1898, quando un piattino di pasta di frumento dimenticato a fermentare per una notte, si trasformò nell’intuizione che ha portato alla nascita dei Corn Flakes. Invece di buttare l’impasto, Kellogg lo stese in una sfoglia e lo infornò ottenendo dei fiocchi croccanti dal sapore che richiamava la nocciola. Questo episodio segnò l’inizio di un’avventura imprenditoriale  destinata a rivoluzionare la colazione. Per aziende come Kellogg’s, che ha una presenza globale ed una lunga storia, la registrazione del marchio è stata cruciale per mantenere la propria identità e proteggere il proprio valore.

“Il marchio Plasmon torna in Italia!”

Lo storico marchio Plasmon, simbolo dell’alimentazione per l’infanzia in Italia, è tornato ad essere di proprietà italiana, dopo sessant’anni sotto il controllo statunitense. Lo stabilimento di latina è occupato da circa 300 persone e produce ogni anno circa 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano a marchio Plasmon. La nuova proprietà ha assicurato la continuità produttiva ed occupazionale. Questa acquisizione è motivo di grande orgoglio ed emozione perché riportare in Italia marchi iconici come Plasmon concretizza per la società acquisitrice, multinazionale con sede a Reggio Emilia, una visione che perseguono da anni e cioè costruire una multinazionale italiana capace di dare nuova vita a brand amati e profondamente radicati nel nostro paese. Plasmon, Marchio storico con oltre 120 anni di storia, è il marchio n.1 nel mercato italiano degli alimenti per l’infanzia, grazie al suo iconico biscotto e ad un’ampia gamma di pappe e prodotti specifici per i bambini. Il ritorno di Plasmon nelle mani italiane solleva un tema centrale, la sovranità alimentare e la valorizzazione delle filiere locali. In un mercato globalizzato e dominato da logiche industriali, il fatto che un marchio così radicato nella culturale alimentare nazionale venga gestito da una realtà italiana potrebbe favorire una maggiore attenzione alle materie prime, alla sostenibilità ed alla trasparenza.

“ World IP Day 2025 e la musica!”

Il giorno 26 Aprile 2025 si è celebrata la “Giornata mondiale della proprietà intellettuale”, il cui tema è stato la musica. La WIPO (Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale) ha voluto omaggiare il linguaggio universale della musica facendo capire quanto la proprietà intellettuale sia importante in questo settore per proteggere i diritti dei diversi professionisti. L’impatto che la musica ha sui settori economici va oltre l’intrattenimento, ma si estende in campi differenti quali il cinema, la tecnologia, i videogiochi, la moda etc. La proprietà intellettuale applicata al settore musicale offre diversi tipi di protezione quali; il copyright che protegge non soltanto le composizioni e i testi delle canzoni ma anche le interpretazioni specifiche separando così i diritti del compositore con quelli del paroliere, del produttore e dell’interprete; i brevetti che proteggono le innovazioni tecnologiche nel campo musicale e software di settore; i marchi che invece proteggono i nomi d’arte, i loghi da cui poi possono nascere i brand. Nel mondo della musica i professionisti che contribuiscono all’ottenimento del prodotto finale sono numerosi, vedi gli autori, gli arrangiatori, i musicisti, i produttori, i tecnici del suono, i progettisti grafici, quindi il ruolo che svolge la proprietà intellettuale in un ecosistema così complesso è fondamentale. Nell’era dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione il settore musicale sta affrontando nuove sfide, ma la sfida principale rimane quella di tutelare chi crea musica.

“ Marchio e contraffazione”

Un recente caso giudiziario ha riportato l’attenzione sull’importanza di tutelare il proprio marchio al fine di salvaguardare i propri prodotti/servizi dalla concorrenza. Stiamo parlando di una disputa in essere tra Diesel e Calvin Klein, causata dall’utilizzo di una particolare etichetta sui jeans prodotti dalle due aziende. Entrando nello specifico Diesel aveva citato in giudizio Calvin Klein perché sosteneva che la casa di moda americana avesse utilizzato un segno distintivo simile al proprio, generando una confusione tra i consumatori, con l’aggravante che questa somiglianza faceva in modo che Calvin Klein beneficiasse indebitamente della reputazione del proprio brand. La Suprema Corte ha respinto però il ricorso di Diesel, stabilendo che non c’era rischio di confusione tra i marchi in questione, evidenziando anche il comportamento dei consumatori. La Corte ha valutato che coloro che acquistano jeans di fascia medio-alta sono molto attenti ai dettagli, alla qualità del prodotto, dei materiali e alla presenza di loghi o segni distintivi visibili. In conclusione questo caso ha ribadito i principi fondamentali della tutela del marchio e della concorrenza leale, affermando che per stabilire una violazione non basta una somiglianza superficiale tra due segni distintivi, ma è fondamentale dimostrare un rischio concreto di confusione per il consumatore finale. A rafforzare questo concetto, la conferma che la protezione di un marchio deve basarsi su elementi chiari di distintività, per poter anche godere di una tutela ampliata e che comunque la somiglianza visiva non è sufficiente a determinare una contraffazione.

 

“ Braccio di Ferro ora è un personaggio pubblico!”

L’anno scorso è accaduto a Topolino di perdere la sua “esclusività”. Per questo inizio anno è successo anche al personaggio Popeye (Braccio di Ferro); sono scaduti i termini della protezione del copyright , che in USA ha una durata di 95 anni. Quindi, è entrato nel pubblico dominio. Questo significa  che dal gennaio 2025 tutte le creazioni potranno essere utilizzate liberamente, potranno essere copiate o modificate da chiunque negli Stati Uniti . Le leggi che regolano il copyright ed il diritto d’autore sono complicate e cambiano da paese a paese, sono cambiate nel tempo e spesso allungano i tempi della proprietà intellettuale. In Europa il diritto d’autore scade a 70 anni dalla morte dell’autore dell’opera, negli Stati Uniti invece , considerato che il termine decorre non dalla morte dell’autore ma dalla pubblicazione dell’opera, la scadenza avviene dopo 95 anni.

“Misure per prevenire l’estinzione dei Marchi storici di rilevanza nazionale”

Per marchi storici di rilevanza nazionale si intendono quei segni registrati da almeno 50 anni o effettivamente utilizzati in modo continuativo da oltre 50 anni, anche se non registrati, che però godono di notorietà e sono stati utilizzati per la commercializzazione di prodotti/servizi realizzati da imprese nazionali di eccellenza e collegate al territorio nazionale. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha emanato un decreto specifico per assicurare e prevenire l’estinzione di questi segni, anche quando i titolari non abbiano più l’interesse di utilizzarli, attuando due operazioni ; cessione del marchio a favore del Ministero, in caso di cessazione attività e deposito di domanda di marchio non più in uso. Nel momento in cui un soggetto titolare di un marchio storico decida di cessare la sua attività in modo definitivo, ha la possibilità di notificare la sua decisione alla Direzione Generale del Ministero 6 mesi prima della chiusura effettiva. La Direzione Generale effettuerà una verifica e comunicherà la volontà a subentrare nella titolarità del marchio stesso. Il Ministero qualora ritenga che un marchio di valenza nazionale non sia utilizzato da almeno 5 anni può depositare un’azione di decadenza per non uso davanti UIBM. In questo caso avrà poi la facoltà di depositare una nuova domanda di registrazione del medesimo marchio. Successivamente il Ministero stesso potrà pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco dei marchi di cui è divenuto titolare in maniera tale che eventuali aziende interessate ad investire nel Made in Italy possano formulare una richiesta di utilizzo.

Obiettivo, evitare l’estinzione dei marchi storici  e promuovere la continuità dell’utilizzo degli stessi.

“Société Tour de France contro Tour DE X”

Riflettiamo sul concetto di “rischio di confusione”, elemento fondamentale nella tutela dei diritti del titolare di un marchio. Il rischio sorge quando il consumatore confrontando due segni distintivi potrebbe essere indotto a credere che i prodotti o i servizi offerti, sotto tali marchi, provengano dalla stessa fonte imprenditoriale o da imprese legate economicamente.  Nel valutare tale rischio i Tribunali competenti e l’EUIPO prendono in considerazione diversi fattori che possono portare a far decadere questo pericolo. Ciò è successo nel caso di “Tour de France” e “Tour DE X”. La catena tedesca di sale Fitness FitX ha richiesto la registrazione come marchio europeo del segno figurativo “Tour DE X”, per prodotti e servizi tra cui l’abbigliamento, le scarpe , articoli sportivi e attività sportive. La società francese Société Tour de France si è opposta a tale registrazione facendo emergere il rischio di confusione. L’EUIPO invece ha considerato che tale rischio non sussisteva perchè l’impiego del marchio “Tour DE X” non avrebbe assolutamente  tratto alcun vantaggio dai marchi noti della Société Tour de France. Quest’ultima ha impugnato il verdetto dell’EUIPO innanzi al Tribunale dell’Unione Europea, che invece ha rigettato il ricorso, confermando la posizione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale. Il Tribunale UE ha ritenuto che il pubblico non confonderà i marchi perché l’unico elemento comune tra i marchi e cioè l’espressione “tour de” è un carattere distintivo troppo debole e largamente utilizzato nel contesto di gare ciclistiche , come è altrettanto debole il grado di somiglianza tra i marchi.